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Deuteronomio 24

24
La legge del divorzio
(Mt 5:31, 32; 19:3-9)
1Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole piú, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via. 2Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro 3e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio#+Mt 5:31; +Mt 19:7; +Mr 10:4., glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito, che l'aveva presa in moglie, muore, 4il primo marito, che l'aveva mandata via, non potrà riprenderla in moglie, dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Tu non macchierai di peccato il paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità.
Prescrizioni varie
De 20:7; Es 21:16 (Le 13; 14)
5Un uomo sposato da poco non andrà alla guerra e non gli sarà imposto alcun incarico; sarà libero per un anno di starsene a casa e farà lieta la moglie che ha sposata.
6Nessuno prenderà in pegno le due *macine, nemmeno la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita.
7Quando si troverà un uomo che ha rapito qualcuno dei suoi fratelli tra i figli d'*Israele, ne abbia fatto un suo schiavo e lo abbia venduto, quel ladro sarà messo a morte; cosí toglierai via il male di mezzo a te.
8State in guardia contro il flagello della *lebbra, per osservare diligentemente e fare tutto quello che i *sacerdoti *levitici vi insegneranno; avrete cura di fare come io ho ordinato loro. 9Ricòrdati di quello che il Signore, il tuo Dio, fece a *Maria, durante il viaggio, dopo che usciste dall'Egitto.
Es 22:26, 27, 21-24 (Le 19:13; Gm 5:4; Ml 3:5) Sl 146:7, 9
10 Quando presterai qualche cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno; 11te ne starai fuori e l'uomo, a cui avrai fatto il prestito, ti porterà il pegno fuori. 12Se quell'uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno. 13Non mancherai di restituirgli il pegno, al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti; questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore tuo Dio.
14 Non defrauderai l'operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città. 15Gli darai il suo salario ogni giorno, prima che tramonti il sole, poiché egli è povero e l'aspetta con impazienza; cosí egli non griderà contro di te al Signore e tu non commetterai un peccato.
16 Non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato.
17 Non calpesterai il diritto dello straniero o dell'orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova; 18ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore, il tuo Dio; perciò ti ordino di fare cosí.
Prescrizioni umanitarie
Le 19:9, 10; Sl 68:5
19 Se, mietendo il tuo campo, vi avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova, affinché il Signore, il tuo Dio, ti benedica in tutta l'opera delle tue mani. 20Quando scoterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Le olive rimaste saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. 21Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a coglierne i grappoli rimasti; saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. 22Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto; perciò ti ordino di fare cosí.

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Deuteronomio 24: NR94

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